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Importante: "STATUTO DEL CLUB FIAT COUPE PASSION"

Ultimo Aggiornamento: 21/10/2014 17:35
10/06/2004 10:45

Statuto dell'Associazione
FIAT COUPE PASSION

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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI


-Articolo 1
E' costituita l'associazione denominata "Fiat Coupe Passion", di seguito abbreviata in FCP con sede in Melzo, modificabile con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare sulla costituzione e/o soppressione di eventuali sedi operative.

-Articolo 2
L'associazione, impegnata nel campo delle attività culturali, sociali e ricreative, è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.
L'associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito.

-Articolo 3
Il FCP si propone di perseguire i seguenti scopi:
a) Condividere la passione per l'autovettura Fiat Coupè promuovendo il nome di quest'auto prodotta dalla casa costruttrice dal 1993 al 2001.

b) Organizzare e partecipare ad eventi motoristici e non (regionali, nazionali ed internazionali) in cui tutti i possessori di Fiat Coupè potranno ritrovarsi ed incontrarsi.

c) Partecipare ad eventi di beneficienza organizzati da FCP oppure da altri club.

d) Rappresentare la propria dinamicità ed immagine sia verso l'interno che verso l'esterno mediante gadgets e materiale in tema promuovendo attività attraverso il mondo virtuale e quello reale per favorire l'aggregazione di tutti i possessori della Fiat Coupè nel nome del club.

e) Concordare convenzioni ed agevolazioni con diversi esperti del mondo automobilistico per favorire i soci di FCP.
__________________

-Articolo 4
L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

-Articolo 5
La durata dell'associazione è di anni 100 (cento).

-Articolo 6
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere.

-TITOLO II: I SOCI

-Articolo 7
I Soci si distinguono in ordinari, fondatori e onorari .

a) Possono far parte del FCP, acquisendo la qualità di socio, tutte le persone fisiche che sono in possesso dell'autovettura Fiat Coupè che ne facciano richiesta
Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo e tutti coloro che richiedono l’ammissione entro i quindici giorni successivi alla
costituzione del FCP. Essi acquisiscono tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari .

b) All'atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dagli organi direttivi della associazione.
c) I soci ordinari e fondatori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

d) La quota o il contributo associativo non è trasmissibile nè rimborsabile e nulla è oggetto di rivalutazione.
e) L'adesione alla associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.
L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso i cui tempi sono regolati secondo quanto stabilito dal codice civile.

Soci onorari sono tutti coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività sportive automobilistiche o particolari benemerenze in campo economico, scientifico, politico, sociale o culturale in genere e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari pur essendo esimati dal corrispondere al club la quota sociale.
Con medesima delibera possono essere revocati .

-Articolo 8
La domanda di ammissione a socio, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo che avrà facolta di accettarla e/o rifiutarla.
Il giudizio finale del Consiglio Direttivo è inappellabile.

-Articolo 9
I soci cessano di far parte del FCP:
a) per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione, entro il termine di chiusura del tesseramento annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
b) per recesso o scioglimento volontario da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
c) per decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione;
d) per radiazione per comportamenti che danneggino moralmente e/o materialmente l'associazione.
La decisione di radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei consiglieri.

-Articolo 10
Le persone facenti parte dell'associazione culturale che, a qualunque titolo, cessino di far parte del FCP decadono da tutte le cariche e gli incarichi loro assegnati e sono sostituite dai primi non eletti in lista o, nel caso ciò non sia possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima Assemblea dei soci.




TITOLO III : L'ASSEMBLEA DEI SOCI

-Articolo 11

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
Ogni socio esprime un voto e può farsi rappresentare con delega scritta; ogni delegato non potrà avere più di due deleghe.

-Articolo 12
L'Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni anno, entro il mese di aprile.
Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni volta che questo lo ritenga opportuno, con deliberazione approvata da almeno la metà più uno dei suoi componenti, o su richiesta di un terzo dei membri regolarmente iscritti.
In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere fatta con un anticipo di almeno quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata o mail.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia di prima che di seconda convocazione. La seconda adunanza non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Le riunioni della Assemblea dei soci sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo una ora, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la sola assemblea ordinaria, mancando le formalità descritte, la convocazione è altresì valida, se tutti i soci sono comunque presenti alla riunione.
Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati.
Per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.
Per lo scioglimento anticipato dell'Unione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

-Articolo 13
Sono compiti dell'Assemblea dei soci:
a) la possibilità di eleggere il Presidente che resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo;
b) eleggere, tra i soci, quattro membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per un periodo di tre anni;

c) eleggere, tra i soci, il Vicepresidente che resta in carica per un periodo di tre anni;
d) eleggere, tra i soci, il Segretario che resta in carica per un periodo di tre anni;
e) eleggere, tra i soci, il Tesoriere che resta in carica per un periodo di tre anni;
f) deliberare sul bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
g) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
h) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
i) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è quindi libera; il voto è singolo.


-TITOLO IV: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-Articolo 14

Il Consiglio Direttivo del FCP è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, Dal Tesoriere, dal Segretario e dai quattro membri eletti dalla Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

-Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte l'anno.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere fatte, con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo di telefax, telegramma, telefono o mail.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri salvo per la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, per la predisposizione dei bilanci, per l'accettazione di dimissioni e per la proposta di cooptazione, questioni per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

-Articolo 16
I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
a) attuare le delibere dell'Assemblea;
b) deliberare sull'ammissione e sulla radiazione dei soci;
c) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
d) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione;
f) assumere qualsiasi decisione in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
g) provvedere all'accettazione di eventuali donazioni;
h) procedere all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
i) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
j) deliberare eventuale resistenza in giudizio;
k) determinare eventuali rimborsi spese agli organi dell'associazione.


-TITOLO V: IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

-Articolo 17
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al presidente:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni.
Il Presidente ha potere di firma disgiunta nel limite di duecentocinquanta euro per ciascuna operazione: in tutti gli altri casi, la firma sarà congiunta con quella del vice-presidente.
E' facoltà dell'assemblea dei soci, modificare od annullarene il limite.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

-Articolo 18
Il Vicepresidente è eletto, secondo le modalità previste, dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni.
Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni compreso il potere di firma, sia per la gestione ordinaria che straordinaria.

Articolo 19
Il Segretario è eletto, secondo le modalità previste, dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. Il Segretario ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi.
In particolare, compiti del Segretario sono:
a) compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo;
b) coordinare le comunicazioni interne all'associazione per i team regionali o direttamente per i soci;
c) tenere aggiornati gli elenchi dei soci;
Il Segretario può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei propri compiti, previa autorizzazione dal Consiglio Direttivo stesso.


-Articolo 20
Il Tesoriere è eletto, secondo le modalità previste, dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni.
Il Tesoriere ha il compito di curare la contabilità dell'associazione relazionandone periodicamente al Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei propri compiti, previa autorizzazione dal Consiglio Direttivo stesso.

-TITOLO VI: FINANZE E PATRIMONIO

-Articolo 21
Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili, salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte.

-Articolo 22
La durata dell'esercizio finanziario è dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Prima del 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio della gestione.
Alla fine di ciascun esercizio ed entro il primo trimestre di quello successivo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entrambi da presentare all'Assemblea.

-Articolo 23
Il rendiconto economico-finanziario comprende lo esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico-finanziario, redatto in conformità alle scritture contabili tenute dalla associazione, deve esprimere in maniera chiara la situazione economica e finanziaria dell'associazione, ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

-Articolo 24
In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

-TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI

-Articolo 25
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano le norme di legge che regolano la materia.

-Articolo 26
Il presente Statuto entra ipso facto in funzione immediatamente.
Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto che viene registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano.

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[Modificato da christian72 21/10/2014 17:35]
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